Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con Ordinanza emessa

l'8 giugno 1999 dal tribunale di Potenza sul reclamo proposto dal

Curatore del Fallimento di Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina,

iscritta al n. 853 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del Curatore del Fallimento di

Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, a seguito del reclamo del curatore avverso un

provvedimento del giudice delegato del fallimento con il quale era

stata respinta la richiesta di rimborso delle spese anticipate dal

difensore della procedura, con addebito all'erario, il tribunale di

Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 91

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non prevede

che tra gli "atti richiesti dalla legge", per i quali l'Erario deve

anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni necessarie

per la ricostruzione dell'attivo fallimentare;

che, secondo quanto premesso dal tribunale, il giudice

delegato al fallimento aveva autorizzato il curatore a proporre

azione revocatoria per il recupero, nella massa attiva, di un

appartamento venduto dai falliti, e il difensore aveva proceduto alla

notifica dell'atto di citazione, alla iscrizione a ruolo della causa

e alla trascrizione della domanda, anticipando la somma di lire

ottocentomila, della quale aveva chiesto il rimborso, negatogli dal

giudice di prime cure;

che, a parere del Collegio, la giurisprudenza prevalente

interpreta la nozione di "atti richiesti dalla legge", contenuta

nell'art. 91 menzionato, come riferibile ai soli atti "interni al

fallimento", ossia a tutti quelli necessari e indispensabili agli

adempimenti connessi alla sentenza dichiarativa del fallimento e al

decreto di chiusura della procedura (apposizione di sigilli,

inventario, ecc.), con esclusione di ogni attività pur utile al suo

scopo (es. azioni revocatorie);

che tale interpretazione restrittiva non dovrebbe essere

seguita in ragione delle caratteristiche pubblicistiche proprie del

fallimento, le quali esigono che le decisioni del giudice delegato

all'amministrazione del dissesto devono ritenersi atti necessari per

la procedura, rientranti fra quelli di cui all'art. 91 della legge

fallimentare;

che tali caratteristiche, miranti a far conseguire il

soddisfacimento paritario dei creditori e, perciò, a realizzare una

peculiare prospettiva distributiva, verrebbero ad improntare tutta

l'attività degli organi fallimentari; con la conseguenza che le

attività svolte nell'interesse del fallimento, in mancanza di fondi,

dovrebbero essere poste a carico dell'erario;

che la questione sarebbe rilevante per la decisione della

controversia, atteso che solo la rimozione del "diritto vivente"

sopra indicato potrebbe consentire di far riferimento alla diversa

interpretazione dell'articolo 91 della legge fallimentare;

che vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza

per il diverso trattamento riservato al fallimento del tutto

sprovvisto di liquidità, costretto a ricorrere all'istituto del

gratuito patrocinio, rispetto a quello del fallimento con attivo, il

quale potrebbe fruire dell'accettazione dell'incarico da parte di

professionisti certi di conseguire un vantaggio, negato in

quell'altro caso;

che vi sarebbe anche violazione del principio di

ragionevolezza poiché, se il fallimento è attivo, le decisioni del

giudice delegato sarebbero sufficienti a far avanzare la procedura,

mentre, se la liquidità (o l'attivo) manchi del tutto, occorrerebbe

trovare concorde il giudizio sul probabile esito favorevole della

causa da parte dell'apposita Commissione per il gratuito patrocinio;

che, pur in presenza di uno scrutinio negativo della stessa

disposizione, compiuto con le sentenze n. 488 del 1993 e n. 326 del

1996 da questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della

Costituzione, il tribunale ritiene di dover investire nuovamente

della questione il giudice delle leggi, per la necessità "di un

intervento della Corte costituzionale che chiarisca una volta per

tutte ed in maniera inconfutabile il disposto di cui all'art. 91"

della legge fallimentare;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o il rigetto della questione: la

prima, oltre che per l'assoluto difetto di motivazione in relazione

ai parametri costituiti dagli artt. 23, 35 e 36 della Costituzione

solo formalmente evocati, perché nella specie non verrebbe in

rilievo un problema di anticipazione ma di rimborso delle spese

anticipate; la seconda, per la giurisprudenza della Corte, espressa

nelle citate decisioni;

che si è altresì costituito il fallimento, in persona del

curatore, chiedendo l'accoglimento della questione e depositando

un'ulteriore memoria illustrativa in prossimità della discussione in

camera di consiglio.

Considerato che ritorna all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36

della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli "atti

richiesti dalla legge" rientrino anche le azioni giudiziarie

autorizzate dagli organi fallimentari, e rese necessarie per la

ricostruzione dell'attivo, sostanzialmente già oggetto di scrutinio

negativo da parte di questa Corte (ordinanze n. 368 del 1994 e n. 488

del 1995 e sentenza n. 302 del 1985);

che il giudice rimettente non precisa la sua scelta, né

motiva, in ordine al presupposto interpretativo che è alla base

della questione sollevata, ma si riporta alla "giurisprudenza

prevalente", senza far sua, questa o quella linea ermeneutica;

che, nel caso in esame, non può affermarsi (come invece

sembra sostenere il giudice a quo in alcuni passaggi della sua

ordinanza) l'esistenza di un diritto vivente, in quanto nella materia

dell'anticipazione delle spese si fronteggiano due diversi

orientamenti giurisprudenziali (e dottrinali) che non hanno ancora

dato segni di assestamento e, tanto meno, di consolidamento;

che, pertanto, la questione di costituzionalità risulta

sollevata, in ultima analisi, al fine di ottenere un avallo

all'interpretazione preferita dal rimettente, con la conseguente

attribuzione a questa Corte di un compito che rientra tra quelli del

giudice della controversia, il quale - quando siano prospettabili

diverse interpretazioni della disposizione censurata, di cui una sola

sia conforme alla Costituzione - ha il dovere di farla propria,

promuovendo il giudizio di costituzionalità solo quando risulti

impossibile seguire l'interpretazione costituzionalmente corretta

(vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 233 del 2000);

che il tribunale rimettente, al contrario, dopo aver motivato

in ordine alla maggior correttezza della tesi estensiva, svolta in

base a criteri teleologici e sistematici, pone a fondamento della

presente questione l'altra tesi, dal medesimo non condivisa, ma

ritenuta prevalente nella giurisprudenza di merito;

che, pertanto, secondo quanto più volte affermato da questa

Corte (da ultimo con le ordinanze n. 233, n. 158 e n. 93 del 2000),

finalità estranee alla logica del giudizio incidentale (quali

l'avallo all'emananda pronuncia) portano alla dichiarazione di

manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale non correttamente sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36

della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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