Corte costituzionale

Ordinanza n. 488/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale di Pinerolo sul ricorso

proposto da Borgarello Marcello, iscritta al

n. 357 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il tribunale di Pinerolo - adito con ricorso dal

curatore fallimentare Borgarello Marcello in una procedura

fallimentare con totale mancanza di attivo per il rimborso delle

spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso

spettantegli - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella

parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare

sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza

di attivo, atteso che nelle procedure fallimentari l'anticipazione

delle spese da parte dell'Erario deve avvenire secondo le modalità

stabilite per il gratuito patrocinio e quindi con esclusione del

compenso spettante al curatore fallimentare;

che in particolare il tribunale rimettente ritiene violato

l'art. 97, comma 1, Cost. per la negativa incidenza sul funzionamento

dell'amministrazione della giustizia, mentre il canone del buon

andamento dell'amministrazione imporrebbe che l'incarico di curatore

fallimentare venga conferito alle persone ritenute maggiormente

idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter

avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca alla non

accettazione della nomina e che, in casi limite, sia addirittura

impossibile reperire una persona che accetti tale nomina;

che è altresì violato l'art. 3 Cost. per ingiustificata

disparità di trattamento (oltre che nell'ambito della stessa

categoria di curatori fallimentari, anche) rispetto ai procuratori ed

avvocati, per i quali è prevista l'anticipazione degli onorari da

parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito

patrocinio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che non è leso il principio del buon andamento

dell'amministrazione (art. 97 Cost.) riferito specificamente

all'amministrazione della giustizia per l'assorbente ragione che sono

ben note all'ordinamento giuridico fattispecie di incarichi del tutto

gratuiti, che - oltre a non confliggere con il principio di legalità

della imposizione di prestazione patrimoniale, come già questa Corte

(sent. n. 302/85) ha avuto modo di affermare con riferimento proprio

alla nomina di curatore fallimentare in una procedura chiusa con

insufficienza o carenza di attivo, per giudicare non fondata la

questione di costituzionalità del medesimo art. 91 cit. - neppure

sono incompatibili con il canone evocato; né a maggior ragione lo

sono incarichi (peraltro liberamente accettati) di per sé non

gratuiti (quale quello del curatore fallimentare) che presentino

soltanto un'alea di mancato realizzo, in concreto, del compenso;

d'altra parte la sola prospettiva di qualificazione professionale e

di affinamento (v. sent. n. 41/77 in tema di insegnamento

universitario non retribuito) esclude che l'incarico di curatore

fallimentare in procedure (presumibilmente) incapienti debba

sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista

designato (mentre, per altro verso, un'ipotetica violazione dell'art.

36 Cost. - comunque non evocato - è già stata esclusa nella citata

pronuncia);

che neppure è ravvisabile alcuna disparità di trattamento

rispetto agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi è

stato ammesso al gratuito patrocinio ex r.d. 30 dicembre 1923 n.

3282, istituto al quale può farsi ricorso anche in caso di procedura

fallimentare ( ex art. 16, comma 4, r.d. n. 3282/23 cit.), perché la

disciplina differenziata (che prevede talora per questi ultimi il

diritto all'onorario: v. artt. 11, n. 1) e 40 r.d. n. 3282/23 cit.)

trova giustificazione nella diversità del tertium comparationis in

ragione, se non altro, della facoltatività dell'incarico in un caso

e dell'obbligatorietà dello stesso nell'altro; mentre la denunciata

disparità di trattamento interna alla stessa categoria dei curatori

fallimentari in ragione dell'esistenza, o meno, di attivo è

meramente contingente e fattuale sì da risultare irrilevante;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione, dal

Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari