Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

22 luglio 1995 dal Tribunale di Alessandria sull'istanza proposta da

Gatti Elio, curatore del fallimento di Picariello Paolo, iscritta al

n. 713 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 30 settembre

1994, revocava il fallimento di Picariello Paolo e, disattendendo la

domanda dell'opponente volta alla condanna per colpa del creditore

istante, avanzata ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), compensava le spese del giudizio

di opposizione nella misura del 50 per cento e poneva la parte

residua a carico del fallimento e del creditore procedente in solido.

Allo stesso giudice, in sede amministrativa, venivano sottoposte le

questioni attinenti al compenso richiesto dal curatore, alle spese

sostenute dalla procedura, alla destinazione del denaro restante dopo

le operazioni fallimentari e giacente sul libretto aperto dal

curatore.

Con provvedimento del 10 luglio 1995, il Tribunale disponeva che,

ai sensi dell'art. 91 della legge fallimentare, si facesse carico

all'erario delle spese sostenute dal curatore e che le somme residue

- accreditate sul libretto di deposito intestato al fallito - fossero

restituite al Picariello, mentre non vi fosse luogo a provvedere, per

effetto della sentenza di questa Corte n. 46 del 1975, sulla domanda

di compenso presentata dal curatore. In ordine alle spese legali

accollate al fallimento dalla sentenza di revoca, in solido con il

creditore istante, il Tribunale ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91 della legge fallimentare di cui al regio

decreto n. 267 del 1942.

2. - Va ricordato che il decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 (Norme circa la soppressione del

ruolo degli amministratori giudiziari e la liquidazione del fondo

speciale) ha soppresso il ruolo degli amministratori giudiziari e ha

stabilito la liquidazione del fondo speciale, entrambi previsti dalla

legge 10 luglio 1930, n. 995 (Disposizioni sul fallimento, sul

concordato preventivo e sui piccoli fallimenti); e va soggiunto che

la citata sentenza n. 46 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge fallimentare, nella parte in

cui consentiva che le spese inerenti alla procedura e al compenso del

curatore fossero da ascrivere al debitore, anche in caso di

accoglimento dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Ad avviso del Collegio rimettente, la rigorosa applicazione della

sentenza n. 46, quando la pronuncia di accoglimento dell'opposizione

non affermi la responsabilità del creditore procedente, farebbe

sorgere il problema della imputazione delle spese. Sebbene

considerato non responsabile della dichiarazione di fallimento, il

creditore è stato infatti condannato, nel caso di specie, al

pagamento di una parte soltanto delle spese processuali sostenute

dall'opponente, non potendosi queste accollare al debitore che abbia

visto prevalere le proprie ragioni, in base alla sentenza n. 46, né

tanto meno potendosi imputare ad altri per l'impossibilità di far

ricorso al disposto dell'art. 91 della legge fallimentare - il quale

non fa più gravare sull'erario le spese di cui si tratta - essendo

stata abrogata la citata legge n. 995 del 1930.

È vero che alcuni giudici di merito hanno applicato l'art. 91

della legge fallimentare al fine di ricomprendere gli oneri in

questione nell'ambito delle spese anticipate dall'erario, ma a tale

interpretazione il Collegio rimettente non ritiene di aderire. Sia

perché l'art. 91 regolerebbe soltanto il caso in cui manchi danaro

liquido nella disponibilità della curatela (e l'erario, per il

preminente interesse pubblico, non potrebbe che effettuare

l'anticipazione); sia perché la dottrina e la giurisprudenza della

Cassazione si sarebbero da tempo orientate univocamente, adottando

un'interpretazione restrittiva della norma. Del resto, accogliendo

l'opposta interpretazione non si saprebbe se nel concetto di "spese

giudiziali" possano rientrare anche gli onorari e i compensi di

qualsiasi specie.

Nel caso in esame la questione verte su titoli incontestabili, in

quanto attiene al compenso richiesto da professionisti che hanno

svolto la loro attività in favore della massa. Sì che - non essendo

utilizzabile l'art. 91 della legge fallimentare - ne conseguirebbe

l'impossibilità di decidere sulle richieste avanzate dai

professionisti, con evidente lesione dei principi di cui agli artt.

3, 35 e 36 della Costituzione.

La disparità di trattamento nei confronti di questa categoria di

lavoratori autonomi si paleserebbe a seconda che il fallimento sia o

meno capiente; e vi sarebbe, comunque, un'ingiustificata minor tutela

di tale attività autonoma, che questa Corte ha invero ritenuto

meritevole di attenzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della

questione.

Secondo l'interventore vi sarebbero tre motivi di inammissibilità.

Il primo, poiché il giudice a quo non avrebbe adeguatamente

argomentato sulle ragioni che non gli hanno consentito di accollare

al debitore le spese: la citata sentenza n. 46 del 1975, infatti, non

avrebbe carattere assoluto e non impedirebbe di porre a carico del

debitore le spese del fallimento revocato se e in quanto "sia incorso

in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato

convincimento dell'esistenza degli estremi necessari per la

dichiarazione successivamente revocata". Avendo la Corte pronunciato

una declaratoria parziale di illegittimità costituzionalità

dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare, la norma residua

permetterebbe, tuttora, l'accollo delle spese di procedura al

debitore responsabile della dichiarazione di fallimento risultata

illegittima: l'ordinanza di rimessione non avrebbe invero esaminato -

come pure avrebbe dovuto - la sussistenza d'una eventuale

responsabilità, escludendo a priori che le spese potessero restare a

carico del debitore.

Il secondo, per la richiesta d'una sentenza additiva al fine di

applicare l'art. 91 della legge fallimentare, recuperandone la

disciplina al caso in esame. Ma tale soluzione rappresenta uno dei

possibili rimedi, ben potendosi, ad esempio, con altro tipo

d'intervento, modificare la prima parte del terzo comma dell'art. 21

della stessa legge, in modo da uniformarne la disciplina al principio

generale della soccombenza contenuto nell'art. 91, primo comma, del

codice di procedura civile.

Il terzo, perché il giudice a quo avrebbe omesso di apprezzare la

"salvezza" posta nel citato primo comma dell'art. 21, con riferimento

agli effetti degli atti già compiuti legalmente dagli organi del

fallimento anteriormente alla revoca. Fra questi dovrebbe

ricomprendersi anche l'autorizzazione a resistere alla richiesta

revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, sì che il giudice

- prima di disporre le restituzioni conseguenti alla revoca della

stessa - avrebbe dovuto indagare se l'obbligazione contratta dagli

organi fallimentari non potesse ritenersi conservata e, pertanto,

posta a carico delle attività residue, costituite dalle somme

affluite sul deposito acceso a nome della curatela.

Nel merito la questione sarebbe infondata, perché basata

sull'accostamento di due situazioni fra loro diverse, e dunque non

comparabili, qual è quella del fallimento capiente e quella del

fallimento revocato. Sarebbe, inoltre, del tutto fuori causa il

diritto del professionista a svolgere un'attività lavorativa

liberamente scelta, in quanto oggetto della tutela accordata

dall'art. 35, primo comma, della Costituzione; né sarebbe pertinente

il riferimento all'art. 36, primo comma, giacché non verrebbe in

rilievo alcun problema di remunerazione della prestazione d'opera, ma

soltanto quello di sopportazione del relativo onere. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 3, 35 e

36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 della legge fallimentare di cui al regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, avente a oggetto le anticipazioni delle spese del

fallimento effettuate dall'erario, nella parte in cui non estende

l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con

sentenza, a seguito di opposizione del debitore, la quale ultima non

abbia attribuito, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, la

responsabilità al creditore procedente, così assicurando minore

tutela all'attività lavorativa dei professionisti legali e

determinando, conseguentemente, una evidente disparità di

trattamento a seconda che il fallimento sia o meno capiente.

2. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato - due per

irrilevanza e una per pluralità di soluzioni - innanzitutto perché

il giudice a quo non avrebbe preventivamente valutato la possibilità

di accollare al debitore gli onorari del difensore della procedura;

quindi, perché non avrebbe esaminato quella del pagamento con il

residuo esistente sul deposito intestato al fallimento; e, infine,

perché la soluzione prospettata non sarebbe l'unica possibile.

3. - Le eccezioni per irrilevanza della questione vanno entrambe

disattese. La prima, in quanto la possibilità di accollare al

debitore il pagamento degli onorari del difensore della procedura

fallimentare, costituitasi nel giudizio di opposizione, non

eliminerebbe il problema dell'imputazione della metà delle spese

sostenute dal debitore medesimo e poste, dalla sentenza di

accoglimento dell'opposizione, a carico del fallimento in solido con

il creditore istante. La seconda, in quanto la revoca della sentenza

di fallimento fa tornare in bonis il debitore, al quale soltanto

spetta il potere di disporre dei propri beni, ivi comprese le somme

depositate sul libretto intestato alla procedura.

4. - La terza eccezione va invece accolta, perché il problema che

è alla base della questione è ascrivibile alla piena

discrezionalità del legislatore, pure nei limiti e con l'osservanza

dei principi costituzionali: primo fra tutti quello della

ragionevolezza, in considerazione della normativa vigente in materia

di regolamento delle spese giudiziali nel processo civile.

La questione all'esame delle Corte attiene all'art. 91 della legge

fallimentare, che regola l'anticipazione delle spese occorrenti allo

svolgimento e all'autoalimentazione della procedura effettuata

dall'erario. Il giudice rimettente ne propone l'estensione del campo

di applicazione - fino a ricomprendere al suo interno anche il caso

del fallimento chiuso per revoca della sentenza dichiarativa - e

chiede una pronuncia di accoglimento, non essendo possibile

l'espansione della norma né per via interpretativa né per via

analogica. Ma l'art. 91 denunciato è del tutto estraneo al problema

che s'intende risolvere nel giudizio a quo, giacché non riguarda la

materia dell'anticipazione delle spese bensì quella del loro

definitivo regolamento. La disposizione censurata è normalmente

applicabile quando la procedura concorsuale si conclude in uno dei

suoi modi "fisiologici" - che, certo, non è quello della revoca

della dichiarazione di fallimento - e vi si ricorre per la momentanea

difficoltà di far procedere l'esecuzione concorsuale. In tale

ipotesi l'anticipazione delle spese da parte dell'erario risponde a

una finalità pubblicistica, destinata ad alimentare la procedura,

che sarà poi in grado di autoalimentarsi, tanto da permettere la

restituzione all'erario di ciò che ha anticipato.

5. - La mancanza d'una soluzione ragionevole al caso sorto nel

corso della procedura pendente davanti al Tribunale di Alessandria, e

in quelli di fallimento incapiente o revocato, anche in ragione delle

vicende normative già ricordate, non può, tuttavia, condurre

all'accoglimento della questione. Anzitutto, perché il problema, che

pure esiste e necessita di una soluzione adeguata, non potrebbe

essere affrontato, per la sua evidente estraneità al caso, facendo

ricorso alla cennata disposizione; in secondo luogo, perché

comporterebbe la scelta fra una molteplicità di soluzioni possibili,

tutte ascrivibili alla discrezionalità del legislatore quali, ad

esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento

delle spese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal

Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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