Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D.

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre

1993 dal Tribunale di Marsala sul reclamo proposto da Giacalone

Benedetto, n. q., iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Tribunale di Marsala - con riferimento agli artt.

3 e 36 Cost. - ha sollevato (con ordinanza del 7 dicembre 1993)

questione incidentale di legittimità costituzionale artt. 39 e 91

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui

non prevedono che il compenso al curatore, nel caso di fallimento

privo di attivo o di irripetibilità nei confronti del creditore

istante e del debitore, venga posto a carico dell'erario;

che il fallimento è assimilabile a quei procedimenti di tipo

ufficioso (come il processo penale), i quali, a differenza dei

procedimenti di tipo dispositivo, impongono la necessaria

anticipazione delle spese da parte dell'erario;

che nel caso di fallimenti incapienti il compenso del curatore,

ancorché assimilabile ai compensi dovuti agli ausiliari del giudice

(quali il custode, il perito, l'interprete), resta privo di copertura

con conseguente disparità di trattamento del curatore rispetto a

quest'ultimi, che vengono sempre e comunque retribuiti, restando a

carico dell'erario il costo dei compensi anticipati; che analoga

disparità di trattamento sussiste nei confronti di avvocati e

procuratori chiamati al gratuito patrocinio, la cui attività

professionale è comunque compensata;

che d'altra parte vi è anche violazione dell'art. 36 Cost.

secondo cui ogni prestazione di lavoro, se non volontariamente

eseguita per scopi di liberalità, impone una giusta retribuzione il

cui conseguimento la legge ordinaria non può in alcun modo

ostacolare o vietare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata richiamando

in particolare la sentenza n. 302 del 1985 di questa Corte;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 con riferimento agli artt. 3 e

36 Cost. sotto gli stessi profili dedotti dal giudice rimettente è

già stata dapprima dichiarata non fondata con sentenza n. 302 del

1985 e successivamente - con riferimento all'art. 3 (oltre che

all'art. 97) Cost. - è stata ritenuta manifestamente infondata con

ordinanza n. 488 del 1993;

che il giudice rimettente - pur censurando anche l'art. 39 r.d.

n. 267/42 cit., che però non comporta alcun ampliamento dei termini

della questione - non svolge argomenti nuovi o diversi;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Tribunale di Marsala con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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