Legge fallimentare

Art. 59 fallimento — Crediti non pecuniari

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I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 aprile 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 204/1989

    Ha colpito questo articolo
    20 aprile 1989

    Il princi'pio costituzionale di eguaglianza tollera disparità di trattamento se giustificate dall'attuazione di un valore costituzionale; pertanto, la regola della "par condicio creditorum", alla quale è ispirato il procedimento fallimentare, anche a ravvisarne il fondamento nel suddetto principio di eguaglianza, non può precludere, per i crediti da lavoro, la rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, esclusa, per la generalità dei crediti, dall'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la rivalutazione costituisce strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 Cost., mentre la sua esclusione determina ingiustificata disparità di trattamento tra portatori di crediti da lavoro nel fallimento e portatori di detti crediti fatti valere in altri procedimenti. La rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento non può tuttavia aver luogo senza limiti, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, onde non sacrificare ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori e non urtare contro le esigenze proprie del procedimento fallimentare. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429 c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. - Cfr. sentt. n. 139/81, n. 300/86.

    Art. 59 fallimento · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimento

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  • Sentenza n. 300/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto può privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perché impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.

    Art. 59 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 159 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 567/1989

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1989

    Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione strordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicché anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalità - nelle seconde. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 59, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

    Art. 59 fallimento · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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