Art. 182 fallimento — Cessioni
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Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina ((nel decreto)) di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione.50 ((Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.)) 50 ((Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.)) 50 ((Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.)) 50 ((Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.)) 50
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
50Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012
