Legge fallimentare

Art. 39 fallimento — Compenso del curatore

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. ((Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.)) 63 Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

63

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 368/1994

    Questione infondata
    27 luglio 1994

    Questione manifestamente infondata in quanto, relativamente all'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la stessa è stata già dichiarata non fondata, sotto gli stessi profili denunziati e, successivamente, manifestamente infondata, non rilevando nel caso, in mancanza di prospettazione di argomenti nuovi o diversi, che il giudice 'a quò abbia censurato anche l'art. 39 dello stesso decreto. - v. S. n. 302/1985 e O. n. 488/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 39 fallimento · Art. 91 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 484/1993

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1993

    L'art. 39 della legge fallimentare, prevedendo che il compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo) sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, opera un rinvio formale (e non già materiale) alla fonte regolamentare, e quindi non modifica la natura di quest'ultima ne' conferisce forza di legge alle sue disposizioni. Perciò, la disciplina del suddetto compenso - in quanto contenuta in un atto sprovvisto di forza di legge - è insuscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalità innanzi alla Corte, mentre l'eventuale contrasto di detta disciplina con l'invocato art. 3 Cost. può essere accertato incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare. (Manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. nn. 333/1991, 199/1993; sull'inammissibilità di questioni di costituzionalità aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. O. n. 352/1993, S. nn. 311/1993, 199/1993, 454/1991, 23/1989, O. nn. 255/1988, 121/1988; sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale, S. n. 311/1993; sulla possibilità di impugnare la norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria, v. anche S. n. 1104/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 fallimento · Art. 39 fallimento · Art. 165 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 21 agosto 2015. 22 parole aggiunte.

… proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. aggiunto: Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno … sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penaletolto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art39 · fonte del testo

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