Legge fallimentare

Art. 182 fallimento — Cessioni

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Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 182 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19602/2025

    15 luglio 2025

    Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.

    Art. 182 fallimento · Art. 110 fallimento · Art. 117 fallimento · Art. 185 fallimento

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17326/2025

    27 giugno 2025

    L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.

    Art. 182 fallimento · Art. 102 c.p.c. · Art. 185 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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