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Miscellanea
Atto Costitutivo
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati · Legge 13 dicembre 1984, n. 972
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979
- Aggiornato al
- 11 marzo 1985
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adottera' in genere…
- Art. 3Potranno accedere all'Organizzazione in qualita' di membri tutti gli Stati che aderiscano…
- Art. 4Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sara' riconosciute, su richiesta, agli…
- Art. 5Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi…
- Art. 6Un Membro potra' ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia…
- Art. 7principali e organi accessori 1. I principali Organi dell'Organizzazione sono: a) La…
- Art. 8generale 1. La Conferenza si comporra' dei rappresentanti di tutti i Membri. 2. a) La…
- Art. 9per lo sviluppo industriale 1. Il Consiglio comprendera' cinquantatre membri della…
- Art. 10Programmi e bilanci 1. Il Comitato Programmi e bilanci comprendera' ventisette Membri…
- Art. 11Il Segretariato sara' costituito da un Direttore generale, da Direttori generali aggiunti…
- Art. 12delle delegazioni Ciascun Membro e osservatore si assumera' le spese della propria…
- Art. 13dei bilanci 1. L'Organizzazione svolgera' le sue attivita' conformemente al proprio…
- Art. 14e bilanci 1. Il Direttore generale stabilira' e sottoporra' al Consiglio, attraverso il…
- Art. 15da porre in riscossione 1. Le spese a carico del bilancio ordinario saranno sostenute dai…
- Art. 16volontari a favore dell'Organizzazione Subordinatamente al regolamento finanziario…
- Art. 17di sviluppo industriale Onde accrescere le proprie risorse nonche' la propria capacita'…
- Art. 18con l'Organizzazione delle Nazioni Unite L'Organizzazione e' collegata con…
- Art. 19con altre organizzazioni 1. Il Direttore generale puo', su approvazione del Consiglio e…
- Art. 20L'Organizzazione ha la propria sede a Vienna. La Conferenza puo' mutare il luogo della…
- Art. 21' giuridica, privilegi ed immunita' 1. L'Organizzazione godra' sul territorio di ciascuno…
- Art. 22delle vertenze e richieste di parere consultivo 1. a) Qualsiasi vertenza fra due o piu'…
- Art. 23Successivamente alla seconda seduta ordinaria della Conferenza, qualsiasi Membro potra'…
- Art. 24, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente Atto costitutivo sara'…
- Art. 25in vigore 1. Il presente Atto costitutivo entrera' in vigore allorche' almeno ottanta…
- Art. 26transitorie 1. Il Depositario convochera' la prima sessione della Conferenza che dovra'…
- Art. 27Nessuna riserva potra' essere formulata riguardo al presente Atto costitutivo.
- Art. 28Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il depositario…
- Art. 29I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Atto…
Altre partizioni dell’atto
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