[1]generale

[2]1. La Conferenza si comporra' dei rappresentanti di tutti i Membri. 2. a) La Conferenza terra' una sessione ordinaria ogni due anni, salvo che decida diversamente. Verra' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o alla maggioranza di tutti i suoi Membri.

  • b)La Conferenza terra' la sua sessione ordinaria presso la Sede dell'Organizzazione, salvo che decida diversamente. Il Consiglio determinera' la sede in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie. 3. Fatte salve le altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza:
  • a)Fissera' le linee direttrici nonche' gli orientamenti generali dell'Organizzazione;
  • b)Esaminera' i rapporti del Consiglio, del Direttore Generale e degli organi accessori della Conferenza;
  • c)Approvera' il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio di esercizio dell'Organizzazione conformemente alle disposizioni dell'Art. 14; fissera' la tabella delle quote di partecipazione in conformita' con le disposizioni dell'Art. 15; approvera' il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controllera' l'effettivo impiego delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;
  • d)Sara' abilitata ad adottare, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni ed accordi in materie di competenza dell'Organizzazione, e a formulare raccomandazioni ai Membri in merito a dette convenzioni o accordi;
  • e)Formulera' raccomandazioni ai Membri ed alle organizzazioni internazionali in materia di competenza dell'Organizzazione;
  • f)Adottera' le opportune misure per consentire all'organizzazione di promuovere i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni. 4. La Conferenza potra' delegare al Consiglio quei poteri e compiti propri che riterra' opportuno affidargli, eccettuati quelli previsti all'Art. 3, lettera b); all'Art. 4; all'Art. 8, paragrafo 3, lettere a), b), c); all'Art. 9, paragrafo 1; all'Art. 10, paragrafo 1; all'Art. 11, paragrafo 2; all'Art. 14, paragrafi 4 e 6; all'Art. 15; all'Art. 18; all'Art. 23, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b); e all'Allegato I. 5. La Conferenza fissera' il proprio regolamento interno. 6. Ciascun Membro disporra' di un voto in seno alla Conferenza. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art8 · fonte del testo

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