[1]Programmi e bilanci

[2]1. Il Comitato Programmi e bilanci comprendera' ventisette Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza, la quale terra' in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Comitato, la Conferenza mi atterra' alla seguente ripartizione dei seggi: quindici membri del Comitato saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente Atto costitutivo, nove fra gli Stati contemplati nella parte B e tre fra gli Stati contemplati nella parte D Nel designare i loro rappresentanti in seno al Comitato, gli Stati terranno conto della loro qualifiche e della loro esperienza personale. 2. I membri del Comitato resteranno in carica dal momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza, due anni dopo. I membri del Comitato potranno essere rieletti. 3. a) Il Comitato si riunira' almeno una volta all'anno. Potra' anche essere convocato dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o del Comitato stesso.

  • b)Le sessioni si terranno presso la Sede dell'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio. 4. Il Comitato:
  • a)Esercitera' i compiti che gli sono attribuiti a norma dell'Art. 14;
  • b)Fissera', per poi sottoporle al Consiglio, il progetto di tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;
  • c)Esercitera' altri compiti affidatigli dalla Conferenza o dal Consiglio in materia finanziaria;
  • d)Rendera' conto al Consiglio di tutte le sue attivita' nel corso delle sue sessioni ordinario e sottoporra' di sua iniziativa al Consiglio pareri o proposte in materia finanziaria. 5. Il Comitato stabilira' il proprio regolamento interno. 6. Ciascun membro del Comitato disporra' di un voto. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art10 · fonte del testo

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