[1]con altre organizzazioni

[2]1. Il Direttore generale puo', su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite della Conferenza:

  • a)Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;
  • b)Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attivita' affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consultera' i governi interessati. 2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale puo' allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art19 · fonte del testo

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