[1]e bilanci

[2]1. Il Direttore generale stabilira' e sottoporra' al Consiglio, attraverso il Comitato Programmi e bilanci, alla data specificata nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo, nonche' le previsioni di spesa per le attivita' finanziate con bilancio ordinario. Il Direttore generale formulera' allo stesso tempo proposte e previsioni di spesa per le attivita' finanziate coi contributi volontari a favore dell'Organizzazione. 2. Il Comitato Programmi e bilanci esaminera' le proposte del Direttore generale e presentera' al Consiglio le sue raccomandazioni circa il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti riguardanti il bilancio ordinario ed il bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato saranno adottate alla maggioranza dei due terzi dai membri presenti e votanti. 3. Il Consiglio esaminera' le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato Programmi e bilanci ed adottera' il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio operativo, con le modifiche che riterra' piu' opportune, per sottoporli quindi all'esame e all'approvazione della Conferenza. Il Consiglio adottera' tali testi alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. 4. a) La Conferenza esaminera' e approvera', alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro ed il corrispondente bilancio ordinario e operativo Sottopostigli dal Consiglio.

  • b)La Conferenza potra' ritoccare il programma di lavoro nonche' il bilancio ordinario e operativo corrispondenti, conformemente al paragrafo 6. Ove necessario, previsioni di spesa suppletive e rivedute a carico del bilancio ordinario o del bilancio operativo saranno effettuate e approvate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Nessuna risoluzione o decisione ne' emendamento comportante degli impegni finanziari, che non sia stato precedentemente esaminato conformemente ai paragrafi 2 e 3, potra' essere approvato dalla Conferenza se non accompagnato da uno stato degli impegni finanziari stabilito del Direttore generale. Nessuna risoluzione o decisione ne' emendamento che il Direttore generale preveda che dia adito a delle spese potra' essere approvato della Conferenza fintanto che il Comitato Programmi e bilanci, e successivamente il Consiglio, riunito contemporaneamente alla Conferenza, non avranno avuto modo di conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio presentera' le proprie decisioni alla Conferenza. Teli risoluzioni, decisioni ed emendamenti verranno approvati dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi di tutti i propri membri.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art14 · fonte del testo

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