1. Un Membro potra' ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia al depositario il presente Atto costitutivo. 2. Tale ritiro diverra' effettivo il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale detto strumento e' stato depositato. 3. I contributi che il Membro che intende ritirarsi dovra' versare per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui avra' notificato il proprio ritiro saranno pari ai contributi poeti in riscossione per l'esercizio finanziario nel corso del quale sia avvenuta la suddetta notifica. Il Membro che si ritira versera' inoltre tutti i contributi volontari sottoscritti incondizionatamente prima della notifica del suo ritiro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art6 · fonte del testo

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