1. Il Segretariato sara' costituito da un Direttore generale, da Direttori generali aggiunti e da eventuale altro personale di cui l'organizzazione possa avere bisogno. 2. Il Direttore generale sara' nominato dalla Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio, per un periodo di quattro anni. Potra' esser nominato per un secondo quadriennio, al termine del quale non sara' piu' rieleggibile. 3. Il Direttore generale sara' il funzionario di piu' alto grado all'interno dell'organizzazione. Subordinatamente alle direttive generali o speciali della conferenza o del Consiglio, al Direttore generale competera' la responsabilita' generale nonche' il potere di dirigere i lavori dell'Organizzazione. Sotto la guida ed il controllo del Consiglio, il Direttore generale sara' responsabile dell'assunzione, organizzazione e direzione del personale. 4. Nell'assolvere i propri compiti, il Direttore generale ed il personale non potranno sollecitare ne' accettare istruzioni da parte di governi e di autorita' esterne all'Organizzazione. Dovranno astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali, e saranno unicamente responsabili nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun Membro si impegnera' a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'assolvimento delle loro mansioni. 5. Il personale sara' nominato dal Direttore generale, conformemente alle norme fissate dalla Conferenza dietro raccomandazione del Consiglio. Le nomine a Direttore generale aggiunto saranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le condizioni di impiego del personale saranno conformi, per quanto possibile, a quelle del personale soggetto al regime ordinario delle Nazioni Unite. Criterio dominante per il reclutamento e per la fissazione delle condizioni di impiego del personale sara' l'esigenza di assicurare all'Organizzazione i servigi di persone altamente qualificate, competenti e di provata integrita' morale. Si terra' debito conto dell'importanza di un reclutamento effettuato su di un'ampia ed equa base geografica. 6. Il Direttore generale partecipera' in tale veste a tutte le riunioni della Conferenza, del Consiglio e del Comitato Programmi e bilanci, ed assolvera' ogni altro compito attribuitogli da detti organi. Redigera' un rapporto annuo sulle attivita' dell'Organizzazione. Inoltre, sottoporra' alla Conferenza o al Consiglio, secondo i casi, tutti i rapporti che si rendessero necessari.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art11 · fonte del testo

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