Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adottera' in genere tutte le necessarie ed opportune misure, ed in particolare:

  • a)Promuovera' e fornira', a seconda delle esigenze, un'assistenza ai paesi emergenti al fine di promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e soprattutto al fine di sviluppare, estendere e modernizzare le loro industrie;
  • b)In conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, incoraggera', coordinera' e seguira' le attivita' degli organismi delle Nazioni Unite onde permettere all'organizzazione di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nel campo dello sviluppo industriale;
  • c)Concepira' nuovi criteri e formule che si applichino allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello dei vari settori, e sviluppera' criteri e formule gia' esistenti; realizzera' inoltre studi e ricerche per la formulazione di nuove linee d'azione in vista di uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo debitamente conto dei metodi utilizzati da paesi con sistemi socio-economici diversi per risolvere i problemi connessi con la loro industrializzazione;
  • d)Promuovera' e favorira' l'elaborazione e l'impiego di tecniche di programmazione, e contribuira' alla formulazione di programmi di sviluppo e di programmi scientifici e tecnologici nonche' di piani di industrializzazione nel settore pubblico, privato e cooperativistico;
  • e)favorira' l'elaborazione di un approccio integrato e interdisciplinare per l'industrializzazione accelerata dei paesi emergenti, e vi contribuira';
  • f)Costituira' un foro ed uno strumento al servizio dei paesi emergenti e dei paesi industrializzati per scambi e consultazioni e, a richiesta dei paesi interessati, per negoziati in vista dell'industrializzazione dei paesi emergenti;
  • g)Assistera' i paesi emergenti nella creazione e gestione di industrie, anche di industrie legate all'agricoltura e di industrie di base, ai fini del pieno utilizzo delle risorse naturali e umane localmente disponibili, onde garantire la produzione di beni destinati ai mercati interni ed alla esportazione, e onde contribuire all'autonomia economica di questi paesi;
  • h)Servira' quale centro di scambio di informazioni industriali ed in conseguenza raccogliera' e controllera' in modo selettivo, analizzera' ed elaborera' ai fini della loro diffusione, dati concernenti tutti gli aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale come pure a livello dei vari settori, compreso dati sulle esperienze e le realizzazioni tecnologiche di paesi industrialmente avanzati e di paesi emergenti dotati di sistemi socio-economici diversi;
  • i)Dedichera' particolare attenzione all'adozione di misure speciali a favore dei paesi emergenti meno progrediti, privi di coste o insulari, e dei paesi emergenti gravemente colpiti da crisi economiche o da catastrofi naturali, senza con cio' trascurare gli interessi degli altri paesi emergenti;
  • j)Promuovera' e favorira' l'elaborazione, la selezione, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecniche industriali, e vi contribuira', tenuto conto della situazione socio-economica e delle particolari esigenze delle industrie interessate, favorendo in special modo il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi emergenti, nonche' all'interno degli stessi paesi emergenti;
  • k)Organizzera' e favorira' programmi di formazione industriale onde aiutare i paesi emergenti a formare propri tecnici nonche' il personale necessario ai diversi stadi per il loro sviluppo industriale accelerato;
  • l)Fornira' consulenza ed assistenza, in stretta collaborazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite, gli istituti specializzati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai paesi emergenti per lo sfruttamento, la conservazione e la trasformazione in loco delle loro risorse naturali al fine di favorire l'industrializzazione di questi paesi;
  • m)fornira' impianti pilota e impianti di dimostrazione onde accelerare l'industrializzazione di determinati settori;
  • n)Elaborera' misure speciali destinate a promuovere la cooperazione in campo industriale fra i passi emergenti, e fra questi paesi ed i paesi avanzati;
  • o)Contribuira', congiuntamente con altri organismi appositi, alla programmazione regionale di sviluppo industriale dei paesi emergenti nel quadro della suddivisione regionali e subregionali in questi paesi;
  • p)Favorira' e promuovera' la creazione ed il rafforzamento di associazioni industriali, commerciali e professionali, e di analoghe organizzazioni capaci di favorire il pieno utilizzo delle risorse interne dei paesi emergenti al fine di sviluppare le loro industrie nazionali;
  • q)Contribuira' alla creazione ed alla gestione di una infrastruttura istituzionale al fine di fornire all'industria servizi di regolamentazione, consulenza e sviluppo;
  • r)Concorrera', su richiesta dei governi dei paesi emergenti, all'ottenimento di capitali esteri per il finanziamento di determinati progetti industriali a condizioni oneste, eque e reciprocamente accettabili.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art2 · fonte del testo

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