[1]in caso di indennita' per perdita o per avaria par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti:

  • a)la ferrovia, dal cui fatto il danno e' stato causato, ne e' sola responsabile;
  • b)se il danno e' stato causato da fatto di piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non e' possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennita' viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c);
  • c)se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da fatto di una o piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' dovuta e' ripartito tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee. La ripartizione e' fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.

[2]par. 2. - Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art45 · fonte del testo

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