[1]di regresso par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 45 e 46, non puo' mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento.

[2]par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate.

[3]par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.

[4]par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.

[5]par. 5. - Non e' permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art47 · fonte del testo

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