[1]della prova par. 1. - La prova che il ritardo alla riconsegna, la perdita o l'avaria abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nel par. 2 dell'articolo 27 incombe alla ferrovia.

[2]par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nel par. 3 dell'articolo 27, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art28 · fonte del testo

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