[1]della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato del bagaglio, il suo peso e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto. Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

[2]par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del verbale, puo' domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso del bagaglio, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria e' eseguita.

[3]par. 3. - Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto deve fornire la descrizione piu' esatta possibile dei colli perduti per facilitare le ricerche della ferrovia.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art41 · fonte del testo

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