[1]della responsabilita' par. 1. - La ferrovia e' responsabile del ritardo nella riconsegna, del danno risultante dalla perdita totale o parziale dei bagagli, come pure delle avarie che essi subiscono, dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna.

[2]par. 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare.

[3]par. 3. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti alla speciale natura del bagaglio, da mancanza o stato difettoso dell'imballaggio, o dal fatto che oggetti esclusi dal trasporto siano stati tuttavia spediti come bagagli.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art27 · fonte del testo

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