[1]dell'indennita' per perdita del bagaglio

[2]Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, la ferrovia e' tenuta a pagare un'indennita' per perdita totale o parziale del bagaglio, puo' essere reclamata:

  • a)se l'ammontare del danno e' provato: - una somma eguale a tale ammontare, con un massimo di 40 franchi per chilogrammo di peso lordo mancante;
  • b)se l'ammontare del danno non e' provato: - una somma globale calcolata in ragione di 20 franchi per chilogrammo di peso lordo mancante. Devono inoltre essere rimborsati le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del bagaglio perduto, escluso ogni altro risarcimento.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art30 · fonte del testo

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