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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1 luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei
Legge 1 febbraio 1962, n. 367
- Aggiornato al
- 13 giugno 1962
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 80
- Art. 1Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA…
- Art. 2Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' previo consenso dello Stato di…
- Art. 3Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' nominare…
- Art. 4I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice…
- Art. 5I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente "ad interim"…
- Art. 6I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono…
- Art. 7I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorita' locali dello…
- Art. 8Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni…
- Art. 9I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno…
- Art. 10Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e…
- Art. 11La polizia e le altre Autorita' dello Stato di residenza non possono accedere nei locali…
- Art. 12I funzionari consolari godono dell'immunita' personale per cui non possono essere…
- Art. 13I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali…
- Art. 14I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non…
- Art. 15Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai…
- Art. 16Lo Stato, inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in…
- Art. 17I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno…
- Art. 18Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari…
- Art. 19Le Autorita' competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, secondo la…
- Art. 20I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni…
- Art. 21I Consoli possono inoltre: 1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini; 2)…
- Art. 22Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza…
- Art. 23I Consoli possono anche: 1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la…
- Art. 24Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente Convenzione i Consoli sono…
- Art. 25In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territorio…
- Art. 26Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario, puo', se gli eredi lo…
- Art. 27Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio dell'altra in…
- Art. 28Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e compiere le altre operazioni…
- Art. 29Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato…
- Art. 30Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a…
- Art. 31In conformita' con gli usi internazionali, le Autorita' dello Stato di residenza non…
- Art. 32Il Console puo', in conformita' con le disposizioni in vigore nello Stato inviante…
- Art. 33Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale…
- Art. 34Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla…
- Art. 35sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o…
- Art. 36La presente Convenzione entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche, che…
