I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali dello Stato di residenza. Se la loro deposizione e' necessaria nel corso di un procedimento giudiziario, essi saranno interrogati nel loro ufficio e nella loro residenza in modo che nessun disturbo sia apportato all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Un congruo periodo di tempo sara' loro concesso, anche per l'eventualita' che essi ritengano di chiedere l'autorizzazione del proprio Governo. Qualora i funzionari e gli impiegati consolari, i consoli ed i vice-consoli onorari e gli agenti consolavi vengano richiesti dall'Autorita' giudiziaria dello Stato di residenza di testimoniare su atti relativi alle loro funzioni o su documenti di archivio o altri documenti consolari ovvero di produrre tali documenti o di interpretare una legge dello Stato inviante, essi possono esimersi dall'aderire a tale richiesta ove questa sia in contrasto con i loro doveri inerenti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art13 · fonte del testo

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