Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle citta', porti e localita' dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformita' con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato. La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art2 · fonte del testo

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