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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1 luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei · Legge 1 febbraio 1962, n. 367
- Aggiornato al
- 13 giugno 1962
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 80
- Art. 1Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO…
- Art. 2Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le…
- Art. 3Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo…
- Art. 4Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte…
- Art. 5I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo…
- Art. 6Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese di entrambe le Parti contraenti di…
- Art. 7Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura…
- Art. 8Nell'eventualita' che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativa…
- Art. 9Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente…
- Art. 10Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di…
- Art. 11Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione…
- Art. 12I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (Allegato…
- Art. 13Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia…
- Art. 14Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano…
- Art. 15L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera a), potra' realizzarsi mediante…
- Art. 16Il Governo italiano favorira' l'investimento di capitali italiani in Somalia, come…
- Art. 17Allo scopo di creare le condizioni piu' favorevoli per gli investimenti di capitali…
- Art. 18Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da…
- Art. 19Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilita' dell'economia nazionale, e' disposto…
- Art. 20Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno essere concesse…
- Art. 21L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, dara' la sua…
- Art. 22Nello spirito di collaborazione, che e' alla base del presente Accordo, ciascuna Parte…
- Art. 23Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di…
- Art. 24La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunira', alternativamente…
- Art. 25Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente…
- Art. 26Il presente Accordo verra' sottoposto a ratifica. Le Parti contraenti convengono peraltro…
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