Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante. Egli puo' regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Puo' altresi' esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo, nonche' provvedere se del caso, al ricovero in ospedale e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art30 · fonte del testo

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