Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne e' informato appena possibile dalle Autorita' locali. Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subito il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali. Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorita' del posto. Salvo il caso di necessita', i mezzi idonei per le operazioni di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console. Il Console puo' prendere, in assenza dell'armatore, tutte le disposizioni opportune per cio' che riguarda, la sorte della nave nonche' la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante. L'intervento delle Autorita' locali non da' luogo a rimborso - di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza. Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art33 · fonte del testo

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