I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente "ad interim", in qualita' di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorita' locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito. Il reggente di un ufficio consolare non puo' godere a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali di privilegi piu' ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualita' di funzionario od impiegato consolare.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art5 · fonte del testo

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