I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni dello Stato inviante, possono:

  • 1)ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini;
  • 2)celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al piu' presto possibile alle Autorita', del Paese di residenza;
  • 3)ricevere sotto forma notarile:
  • a)gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano stipulare in tale forma, ad eccezione della costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza;
  • b)gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalita' delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato. Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorita' dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalita' in uso nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art20 · fonte del testo

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