Lo Stato, inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sara' usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali. I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione o da causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sara' usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti fissati dalle disposizioni locali, sempreche' tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro conviventi. I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi. Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sara' applicato ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari