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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995
Legge 9 ottobre 1997, n. 359
- Aggiornato al
- 27 ottobre 1997
- Articoli
- 68
- Versioni storiche
- 72
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1994 PREAMBOLO…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "Gomma naturale" l'elastomero non…
- Art. 3, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale 1…
- Art. 4dell'Organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire…
- Art. 5di organismi intergovernativi 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini…
- Art. 6del Consiglio Internazionale della gomma naturale 1. La massima autorita'…
- Art. 7e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede…
- Art. 8dei poteri 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a…
- Art. 9con altri organismi 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune…
- Art. 10di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi paese non membro, o qualsiasi…
- Art. 11e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il…
- Art. 12esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro…
- Art. 13Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. 2. Oltre…
- Art. 14dei voti 1. I membri esportatori ed i membri importatori dispongono rispettivamente di un…
- Art. 15di voto 1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti…
- Art. 16Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' determinato dalla presenza della…
- Art. 17Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a…
- Art. 18di comitati 1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo…
- Art. 19di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore…
- Art. 20ed immunita' 1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare…
- Art. 21' finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo vengono…
- Art. 22' di pagamento 1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al…
- Art. 23dei conti 1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina dei revisori dei conti per…
- Art. 24del bilancio preventivo amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nella prima…
- Art. 25dei contributi al bilancio preventivo amministrativo 1. I contributi al primo bilancio…
- Art. 26della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene…
- Art. 27della scorta stabilizzatrice 1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della…
- Art. 28di contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Viene versato un contributo…
- Art. 29dei prezzi 1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti…
- Art. 30della scorta stabilizzatrice 1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo…
- Art. 31e revisione della gamma dei prezzi A. Prezzo di riferimento 1. L'esame e la revisione del…
- Art. 32indicatore di mercato 1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla…
- Art. 33delle scorte stabilizzatrici 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del…
- Art. 34delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice 1. L'ubicazione delle scorte che…
- Art. 35della qualita' delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice Il direttore della…
- Art. 36o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice 1. In deroga…
- Art. 37' per il mancato pacamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1…
- Art. 38dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione…
- Art. 39stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Qualora il tasso di cambio tra il…
- Art. 40di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della…
- Art. 41con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione trae pienamente profitto…
- Art. 42e accesso al mercato 1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare…
- Art. 43provvedimenti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio…
- Art. 44Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative…
- Art. 45ed informazioni 1. Il Consiglio raccoglie, confronta e se del caso, pubblica le…
- Art. 46annuale, stime e studi 1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione…
- Art. 47annuale 1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento del presente…
- Art. 48e responsabilita' generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i…
- Art. 49agli scambi 1. Secondo la valutazione annuale della situazione mondiale della gomma…
- Art. 50e strutture di mercato nel settore della gomma naturale Il Consiglio dovrebbe…
- Art. 51differenziali e riparatori 1. I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri…
- Art. 52dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, o di forza…
- Art. 53di lavoro eque I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a…
- Art. 54ecologici I membri prenderanno in debita considerazione gli aspetti ecologici, come…
- Art. 55Qualsiasi ricorso contro un membro per mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal…
- Art. 56Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo che…
- Art. 57Dal 3 aprile 1995 al 28 dicembre 1995 compreso, il presente Accordo sara' aperto presso…
- Art. 58Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite viene designato…
- Art. 59, accettazione e approvazione 1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica…
- Art. 60di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o…
- Art. 61in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore definitivamente il 29 dicembre 1995 o in…
- Art. 62Possono aderire al presente accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e'…
- Art. 63Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri degli emendamenti al…
- Art. 64Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in…
- Art. 65Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi…
- Art. 66dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in…
- Art. 67, proroga e cessazione del presente Accordo 1. Il presente Accordo rimane in vigore per…
- Art. 68Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve. IN…
