con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione trae pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base. 2. Circa la realizzazione di qualsiasi progetto finanziato mediante il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato, non si assume alcun obbligo finanziario neppure a titolo di garanzie fornite dai membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun membro per via della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono gualsivoglia responsabilita' in ragione di mutui stipulati o di prestiti concessi da ogni altro membro o ente nell'ambito di tali progetti.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari