di voto 1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli. 2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate. 4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota e' considerato astenuto.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art15 · fonte del testo

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