1. Possono aderire al presente accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Lo strumento di adesione specifica che il Governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art62 · fonte del testo

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