1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio per la decisione. 2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale di voti, puo' domandare al Consiglio previo esame del caso e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere per le questioni oggetto di controversia, il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3. (a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone secondo i seguenti criteri: (i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a guelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato e avente esperienza in campo giuridico, nominate dai membri esportatori; (ii) due persone con qualifiche analoghe nominate dai membri importatori; (iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti (i) e (ii) del presente paragrafo, oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio; (b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva; (c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo; (d) le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione. 4. Il parere della commissione consultiva con i relativi motivi viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art56 · fonte del testo

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