o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice 1. In deroga all'articolo 30, il Consiglio, se riunito in sessione puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consente di raggiungere gli obiettivi del presente accordo. 2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 30 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo. 3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla data della restrizione o della sospensione, e con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza alcuna restrizione in virtu' del presente articolo. 4. Finche' resta in vigore una qualsiasi restrizione o sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice decisa in conformita' del presente articolo, il Consiglio rivede tale decisione ad intervalli non superiori a tre mesi. Se in una sessione dedicata a tale riesame, il Consiglio non conferma, con voto speciale, il proseguimento della restrizione o sospensione, o non perviene ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza restrizioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art36 · fonte del testo

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