1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento acquista efficacia novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri esportatori, e da parte di almeno due terzi di membri importatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti dei membri importatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima che acquisti efficacia l'emendamento stesso. 5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui acquista efficacia l'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione. 6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art63 · fonte del testo

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