provvedimenti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere: (a) lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire: (i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici; (ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita dell'industria della gomma naturale; (iii) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto; (iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. (b) lo sviluppo di forme di utilizzazione finale della gomma naturale. A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune, analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e piu' avanzate forme di utilizzazione della gomma. 2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare l'apporto di adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali le istituzioni finanziarie internazionali ed il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base. 3. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari a sostegno dei progetti approvati per dare effetto al presente articolo. La gestione dei contributi finanziari e' sottoposta alle regole stabilite in virtu' di un voto speciale del Consiglio. 4. Se del caso, il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, alle istituzioni internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione di misure specifiche a norma del presente articolo. 5. Il Comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'applicazione delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e di raccomandare, e presenta al Consiglio la relativa relazione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art43 · fonte del testo

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