, proroga e cessazione del presente Accordo 1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo. 2. Prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di rinegoziare il presente Accordo. 3. Il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 3 di questo articolo, il presente Accordo, qualora sia stato prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo. 5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere dalla data di sua scelta. 6. Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni da adottare con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art67 · fonte del testo

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