Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014
Legge 29 settembre 2015, n. 169
- Aggiornato al
- 24 ottobre 2015
- Articoli
- 488
- Versioni storiche
- 492
- Art. 199Impedimenti parziali alla registrazione, motivi di decadenza o di nullita' parziali Se un…
- Art. 200Durata della protezione La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina…
- Art. 201Campo di applicazione della sottosezione 1. La presente sottosezione ha per oggetto il…
- Art. 202Indicazioni geografiche stabilite 1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco e'…
- Art. 203Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1 Le Parti concordano sulla possibilita' di…
- Art. 204Portata della protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche di…
- Art. 205Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche 1. Qualsiasi soggetto puo' fare un uso…
- Art. 206Relazione con i marchi 1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio…
- Art. 207Applicazione effettiva della protezione Le Parti applicano effettivamente la protezione…
- Art. 208Misure transitorie 1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione…
- Art. 209Norme generali 1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di…
- Art. 210Cooperazione e trasparenza 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il…
- Art. 211Sottocomitato per le indicazioni geografiche 1. E' istituito il sottocomitato per le…
- Art. 212Definizione Ai fini del presente accordo si intende per: a) "disegno o modello"…
- Art. 213Requisiti per la protezione 1. La Parte UE e l'Ucraina assicurano la protezione dei…
- Art. 214Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in…
- Art. 215Nullita' o rifiuto della registrazione 1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un…
- Art. 216Diritti conferiti Il titolare di un disegno o modello protetto ha perlomeno il diritto…
- Art. 217Eccezioni 1. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non…
- Art. 218Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti in quanto tali da un…
- Art. 219Brevetti e salute pubblica 1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione…
- Art. 220Certificato protettivo complementare 1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i…
- Art. 221Protezione delle invenzioni biotecnologiche 1. Le Parti proteggono le invenzioni…
- Art. 222Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio…
- Art. 223Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari 1. Le Parti stabiliscono i…
- Art. 224Definizione Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) "prodotto a…
- Art. 225Requisiti per la tutela 1. Le Parti tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori…
- Art. 226Diritti esclusivi 1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del…
- Art. 227Durata della tutela I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il…
- Art. 228Varieta' vegetali Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui…
- Art. 229Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore 1. Fatte salve le disposizioni…
- Art. 230Obblighi generali 1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo…
- Art. 231Soggetti dotati di legittimazione attiva 1. Le Parti riconoscono la legittimazione a…
- Art. 232Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione…
- Art. 233Elementi di prova 1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova…
- Art. 234Misure di protezione delle prove 1. Le Parti dispongono che, ancor prima…
- Art. 235Diritto di informazione 1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti…
- Art. 236Misure provvisorie e cautelari 1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie…
- Art. 237Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto…
- Art. 238Ingiunzioni Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia…
- Art. 239Misure alternative Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del…
- Art. 240Risarcimento del danno 1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il…
- Art. 241Spese legali Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le…
- Art. 242Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti assicurano che, nell'ambito delle…
- Art. 243Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto…
- Art. 244Ricorso ai servizi di intermediari Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari…
- Art. 245Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Le…
- Art. 246Responsabilita' dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching" 1…
- Art. 247Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting" 1. Le Parti provvedono affinche'…
- Art. 248Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui…
- Art. 249Periodo transitorio L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui alla presente…
- Art. 250Misure alla frontiera 1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un…
- Art. 251Codici di condotta e cooperazione legale Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione da…
- Art. 252Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli…
- Art. 253Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: 1. "autorita' garante della…
- Art. 254Principi Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni…
- Art. 255Attuazione 1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della…
- Art. 256Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative L'Ucraina procede al ravvicinamento del…
- Art. 257Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi 1. Per quanto…
- Art. 258Monopoli di Stato 1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un…
- Art. 259Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della…
- Art. 260Consultazioni 1. Ciascuna delle Parti puo' avviare, su richiesta dell'altra Parte…
- Art. 261Per le questioni attinenti alla presente sezione, fatta eccezione per l'articolo 256 del…
- Art. 262Principi generali 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente…
- Art. 263Trasparenza 1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di…
- Art. 264Interpretazione Le Parti convengono di applicare l'articolo 262 e l'articolo 263…
- Art. 265Rapporto con l'OMC Queste disposizioni lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di…
- Art. 266Campo di applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano alle merci e ai…
- Art. 267Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato Per adempiere agli obblighi di cui agli…
- Art. 268Definizioni Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5…
- Art. 269Prezzi interni regolamentati 1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica…
- Art. 270Divieto di doppia tariffazione (dual pricing) 1. Fatta salva la possibilita' di imporre…
- Art. 271Dazi doganali e restrizioni quantitative 1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative…
- Art. 272Transito Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita'…
- Art. 273Trasporti Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare…
- Art. 274Cooperazione in materia di infrastrutture Le Parti si adoperano per agevolare l'uso…
- Art. 275Prelievo non autorizzato di prodotti energetici Ciascuna delle Parti adotta tutte le…
- Art. 276Interruzione 1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione…
- Art. 277Autorita' di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas 1. Un'autorita' di…
- Art. 278Rapporto con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia 1. In caso di conflitto…
- Art. 279Accesso ed esercizio delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di…
- Art. 280Licenze e condizioni del loro rilascio 1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie…
- Art. 281Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure di applicazione…
- Art. 282Obiettivo e campo di applicazione 1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto…
- Art. 283Pubblicita' 1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione…
- Art. 284Richieste di informazioni e punti di contatto 1. Le Parti istituiscono o mantengono…
- Art. 285Procedimenti amministrativi Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione…
- Art. 286Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o…
- Art. 287Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti…
- Art. 288Non discriminazione Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra…
- Art. 289Contesto e obiettivi 1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del…
- Art. 290Diritto di regolamentare 1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di…
- Art. 291Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono che la piena e…
- Art. 292Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della…
- Art. 293Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le Parti confermano…
- Art. 294Commercio di prodotti forestali Per favorire la gestione sostenibile delle risorse…
- Art. 295Commercio di prodotti ittici Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione…
- Art. 296Mantenimento dei livelli di protezione 1. Le Parti non omettono di dare efficace…
- Art. 297Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle…
- Art. 298Esame dell'impatto sulla sostenibilita' Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e…
- Art. 299Istituzioni della societa' civile 1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo…
- Art. 300Meccanismi istituzionali e di monitoraggio 1. E' istituito il sottocomitato per il…
- Art. 301Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla…
- Art. 302Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile Le Parti collaborano per…
- Art. 303CAPO 141 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO 303 Obiettivo L'obiettivo del presente…
- Art. 304Campo di applicazione Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente…
- Art. 305Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti…
- Art. 306Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere…
- Art. 307Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri…
- Art. 308Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette alle…
- Art. 309Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una…
- Art. 310Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al…
- Art. 311Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per…
- Art. 312Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla notifica del…
- Art. 313Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima…
- Art. 314Rimedi per controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia…
- Art. 315Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione 1. Se, prima della scadenza del periodo…
- Art. 316Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione…
- Art. 317Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione…
- Art. 318Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si…
- Art. 319Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il…
- Art. 320Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate…
- Art. 321Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per…
- Art. 322Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo 1. Le procedure…
- Art. 323Arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il…
- Art. 324Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla…
- Art. 325Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei…
- Art. 326Modifica del capo Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente…
- Art. 327Obiettivo e campo di applicazione 1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la…
- Art. 328Richiesta di informazioni 1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte…
- Art. 329Avvio della procedura 1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione…
- Art. 330Scelta del mediatore 1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano…
- Art. 331Regole della procedura di mediazione 1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la…
- Art. 332Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le Parti concordano una soluzione…
- Art. 333Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. La procedura del…
- Art. 334Termini I termini indicati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra…
- Art. 335Spese 1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione…
- Art. 336Riesame Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano…
- Art. 337Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo…
- Art. 338La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro: a) l'attuazione di strategie e politiche…
- Art. 339Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al…
- Art. 340Le Parti istituiscono il meccanismo di allarme rapido di cui all'Allegato XXVI del capo…
- Art. 341Il graduale ravvicinamento avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII del…
- Art. 342La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi…
- Art. 343L'UE e l'Ucraina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare…
- Art. 344Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 343 del presente accordo, le Parti…
- Art. 345Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 2, del…
- Art. 346La cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche ha come obiettivo lo…
- Art. 347Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche e prendono altre…
- Art. 348Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del…
- Art. 349Le Parti cooperano per rafforzare il buon governo in materia fiscale nella prospettiva di…
- Art. 350In relazione all'articolo 349 del presente accordo, le Parti riconoscono i principi del…
- Art. 351Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare…
- Art. 352Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e…
- Art. 353Il graduale ravvicinamento alla struttura dell'imposizione fiscale prevista dall'acquis…
- Art. 354Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 4, del…
- Art. 355Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche…
- Art. 356La cooperazione ha come obiettivo: a) l'ulteriore rafforzamento della capacita' del…
- Art. 357Le Parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, all'interno del quale…
- Art. 358Le Parti si scambiano informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo…
- Art. 359Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5, del…
- Art. 360Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo…
- Art. 361La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il…
- Art. 362Le Parti: a) si scambiano informazioni e competenze; b) attuano attivita' di ricerca…
- Art. 363Il graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto e alla politica dell'UE…
- Art. 364La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli…
- Art. 365Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro: a) l'elaborazione di una strategia…
- Art. 366Le questioni di cui al presente titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 6…
- Art. 367Le Parti: a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per…
- Art. 368La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del…
- Art. 369La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti: a) l'elaborazione di una politica…
- Art. 370Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 7, del…
- Art. 371Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca…
- Art. 372La cooperazione comprendera' lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e sui…
- Art. 373Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 8, del…
- Art. 374Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini…
- Art. 375La cooperazione tiene conto dell'attuale quadro ufficiale di cooperazione, istituito…
- Art. 376La cooperazione si svolge in particolare mediante: a) lo scambio di informazioni relative…
- Art. 377Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 9, del…
- Art. 378Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e…
- Art. 379Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 378 del presente accordo, le Parti…
- Art. 380Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 10, del…
- Art. 381Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e…
- Art. 382Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti…
- Art. 383Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei…
- Art. 384Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le competenti autorita' di regolamentazione e…
- Art. 385Le Parti promuovono il graduale ravvicinamento alle norme internazionali riconosciute in…
- Art. 386Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 12, del…
- Art. 387Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del…
- Art. 388Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 13, del…
- Art. 389Le Parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la societa' dell'informazione a…
- Art. 390La cooperazione mira all'attuazione delle strategie nazionali relative alla societa'…
- Art. 391La cooperazione riguarda i seguenti temi: a) la promozione dell'accesso alla banda larga…
- Art. 392Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e le migliori pratiche, intraprendono…
- Art. 393Le Parti promuovono la cooperazione tra l'autorita' nazionale di regolamentazione delle…
- Art. 394Nel campo della regolamentazione della societa' dell'informazione e della comunicazione…
- Art. 395Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 14, del…
- Art. 396Le Parti cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le…
- Art. 397Il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE e agli…
- Art. 398Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 15, del…
