[1]Richiesta di informazioni

[2]1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte puo' in qualsiasi momento chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui e' indirizzata la richiesta risponde entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. Le richieste e le risposte sono, nella misura del possibile, effettuate per iscritto. 2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro venti giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art328 · fonte del testo

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