[1]Elementi di prova

[2]1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte, l'autorita' giudiziaria delle Parti puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. 2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art233 · fonte del testo

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