1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. 2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attivita' legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprendera' anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attivita' comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilita' degli scienziati. 3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare:

  • a)il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unita' 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale;
  • b)la gestione del combustibile nucleare esaurito;
  • c)la decontaminazione dei territori;
  • d)la gestione dei rifiuti radioattivi;
  • e)il monitoraggio dell'ambiente;
  • f)altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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