[1]Attuazione

[2]1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all'articolo 254, lettere a), b) e c). 2. Le Parti conferisce ad autorita' che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilita' di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equita' procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che:

  • a)la sua autorita' garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione;
  • b)un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata. 4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attivita' volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione. 5. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza. 6. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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