[1]Diritto di informazione

[2]1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

  • a)sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
  • b)sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
  • c)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure
  • d)sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
  • a)nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
  • b)informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
  • a)accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
  • b)disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
  • c)disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
  • d)accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure
  • e)disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art235 · fonte del testo

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