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Lavoro
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Legge 10 aprile 1981, n. 157
- Aggiornato al
- 29 aprile 1981
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 207
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 129 CONVENZIONE CONCERNENTE L'ISPEZIONE DEL LAVORO…
- Art. 2Nella presente convenzione, il termine "disposizioni di legge sta ad indicare oltre alla…
- Art. 3Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente…
- Art. 4Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sara' applicato a quelle aziende…
- Art. 5Ogni membro che ratifica la presente convenzione puo', con una dichiarazione che…
- Art. 6II sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sara' tenuto a: a) garantire…
- Art. 7Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro, l'ispezione del lavoro in…
- Art. 8Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici…
- Art. 9Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego…
- Art. 10I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini…
- Art. 11Ciascun membro dovra' adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti…
- Art. 12Le competenti autorita' dovranno adottare le misure piu' appropriate onde favorire…
- Art. 13Le competenti autorita' dovranno adottare le misure piu' appropriate onde favorire la…
- Art. 14Disposizioni dovranno essere prese affinche' il numero di ispettori del lavoro in…
- Art. 15Le competenti autorita' dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a…
- Art. 16Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro…
- Art. 17I servizi dell'ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e…
- Art. 18Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate…
- Art. 19L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovra' essere informato degli infortuni sul…
- Art. 20Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura…
- Art. 21Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto…
- Art. 22Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione…
- Art. 23Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad…
- Art. 24Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione e'…
- Art. 25Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno…
- Art. 26L'ispettorato centrale pubblichera' un rapporto annuale sulla attivita' dei servizi di…
- Art. 27I rapporti annui pubblicati dall'ispettore centrale verteranno in particolare sui…
- Art. 28Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale…
- Art. 29La presente convenzione sara' unicamente vincolante per i membri dell'Organizzazione…
- Art. 30Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo…
- Art. 31Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a ciascun…
- Art. 32Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario…
- Art. 33Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 34Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale…
- Art. 35La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente…
