1. Le competenti autorita' dovranno adottare le misure piu' appropriate onde favorire un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attivita'. 2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorita' potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l'applicazione dei principi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art12 · fonte del testo

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