Indice per libri, titoli e capi
Lavoro
Convenzione 74
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro · Legge 10 aprile 1981, n. 157
- Aggiornato al
- 29 aprile 1981
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 207
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO…
- Art. 2L'autorita' competente adottera' le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e…
- Art. 3Un certificato di marinaio qualificato puo' essere rilasciato ad ogni persona la quale…
- Art. 4L'autorita' competente puo' prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in…
- Art. 5Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore…
- Art. 6La presente convenzione vincolera' soltanto i membri della Organizzazione Internazionale…
- Art. 7Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere…
- Art. 8Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri…
- Art. 9Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale…
- Art. 10Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della…
- Art. 11Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o…
- Art. 12Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione 74». torna al corpo dell’atto
