[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE 129

[3]CONVENZIONE CONCERNENTE L'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA

[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969, per la sua cinquantatreesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni internazionali del lavoro esistenti concernenti l'ispezione del lavoro, quali la convenzione sulla ispezione del lavoro del 1947, che si applica all'industria ed al commercio, nonche' la convenzione sulle piantagioni del 1958, che si applica ad un tipo particolare di aziende agricole; Considerato che e' auspicabile adottare oggi norme internazionali sull'ispezione del lavoro nell'agricoltura, in genere; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'ispezione del lavoro in agricoltura, tema che costituisce il punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo stabilito che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, ha adottato oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969:

[5]ARTICOLO 1.

[6]1. Ai fini della presente convenzione, il termine "azienda agricola" sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l'allevamento, la silvicoltura, l'orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attivita' agricola. 2. Se necessario, la competente autorita' determinera', previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura, da un lato, e industria e commercio dall'altro, affinche' nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro. 3. Ove non sia certa l'applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l'autorita' competente sara' chiamata a dirimere la questione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art1 · fonte del testo

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